Prot.74/14
Roma, 1 settembre 2014
Oggetto: circolare n.3. Proroga nomine e disposizioni per nuovo Statuto – Assemblee elettive
Gentili Presidenti Regionali e Provinciali, come a Voi noto l’ A.N.F.E. si è dotata di uno Statuto rinnovato e ampliato, registrato con atto notarile e dunque in vigore dal 29 dicembre 2012, le cui modifiche sono state ufficialmente iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo – dove l’A.N.F.E. è iscritta al n.228-1.973 – come da lettera del 16 agosto 2013 (Prot.n.165505-2013 Area IV-URPG).
A decorrere da detta data è dunque vigente solo ed esclusivamente il nuovo Statuto dell’Associazione, unitamente al Regolamento e al Codice Etico al quale devono aderire tutti coloro che fanno parte dell’Associazione.
Come da disposizioni transitorie dello Statuto vigente (art.20) e del Regolamento interno (art.20) tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto scadranno al 30 settembre 2017 e resteranno in carica fino al rinnovo alla prossima Assemblea elettiva.
Per tutte le nomine elettive intercorse successivamente a detta data le stesse hanno la durata di cinque anni come da Statuto.
Come avrete modo di leggere, sono cambiate le modalità elettive, in virtù del principio di democraticità su cui poggia lo Statuto, e si definiscono una serie di aspetti che mirano al rilancio dell’Ente e a quella capillarità della rete A.N.F.E. nel mondo da cui un’Associazione nata per gli italiani all’estero e le loro famiglie non può prescindere, anzi deve farne il proprio punto di forza.
Si pone l’esigenza oggi di rinnovare le cariche esistenti in seno all’Associazione per concludere quel processo di rinnovo avviato con l’approvazione del nuovo Statuto.
In questa prospettiva, il Comitato Direttivo Nazionale dell’A.N.F.E. chiede dunque a tutti i Presidenti regionali e provinciali di indire l’Assemblea della propria sede per far eleggere i propri rappresentanti entro una data e secondo le modalità operative stabilite dal Direttivo Nazionale riunitosi in data 10 luglio u.s. e da cui ne è scaturito apposito “Regolamento elezioni organi di governo A.N.F.E.” allegato alla presente.
Per procedere sempre più compatti e uniti nella missione A.N.F.E., Vi invito a leggere con attenzione quanto contenuto nel Regolamento qui allegato e ad adeguarsi a quanto in esso contenuto. La sede nazionale A.N.F.E. resta a disposizione per ogni ulteriore supporto e chiarimento.
Fraterni saluti
Il Presidente Nazionale
Allegato:
REGOLAMENTOELEZIONE ORGANI DI GOVERNO DELLE STRUTTURE PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALE DELL’A.N.F.E. – Approvato dal Comitato Direttivo Nazionale dell’A.N.F.E.
Roma, 10 luglio 2014
Art.1
Indizione Assemblee elettive e termini di svolgimento
1.Le Assemblee per il rinnovo degli organi di governo delle strutture provinciali, regionali e nazionale dell’A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati) si svolgeranno secondo le seguenti scadenze:
– entro il 30.10.2014 in tutte le sedi delle Strutture Provinciali dell’A.N.F.E. presenti sul territorio italiano, in regola con il tesseramento e la contribuzione, così come previsto dalle norme vigenti, si svolgeranno le Assemblee elettive degli organi di governo della Struttura di riferimento;
-entro il 30.11.2014 in tutte le sedi delle Strutture Regionali dell’A.N.F.E. presenti sul territorio italiano, in regola con il tesseramento e la contribuzione, così come previsto dalle norme vigenti, si svolgeranno le Assemblee elettive degli organi di governo della Struttura di riferimento;
-entro il 31.01.2015 alla sede Nazionale dell’A.N.F.E. si svolgerà l’Assemblea elettiva degli organi di governo della Struttura di riferimento.
2.In conformità all’art. 7 dello Statuto le cariche sociali di ciascuna struttura si rinnovano ogni cinque anni.
Art.2
Composizione dell’Assemblea
1.All’Assemblea elettiva provinciale partecipano, con diritto di voto, tutti gli iscritti alla relativa Struttura che alla data di svolgimento dell’Assemblea siano in possesso della tessera di socio A.N.F.E. valida per l’anno in corso ed in regola con il contributo associativo richiesto per il tesseramento.
2.La Segreteria Provinciale verifica il numero degli iscritti, certificato dalla Segreteria Nazionale dell’Ente, sulla base del quale si svolgerà l’Assemblea.
3. All’Assemblea elettiva regionale e nazionale partecipano, con diritto di voto, tutti i componenti della relativa Struttura, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’ANFE.
Art. 3 Indizione delle Assemblee
1.L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali delle strutture provinciali, regionali e nazionale dell’A.N.F.E. si svolgerà a tutti i livelli secondo quanto indicato dall’art. 7 comma 10 del Regolamento dell’A.N.F.E.
2. L’Assemblea è convocata dal Comitato direttivo della relativa Struttura e comunicata, a cura della Segreteria, con lettera raccomandata A.R. inviata a ciascun avente diritto, ovvero mediante posta elettronica certificata con avviso generale da pubblicarsi sul sito Internet dell’Associazione, almeno 30 giorni prima della data di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno nonché del luogo, data e ora della riunione.
3. Di tale convocazione è data notizia, nello stesso termine, alla Segreteria della Struttura del livello immediatamente superiore al proprio, nonché alla Segreteria della Sede Nazionale dell’A.N.F.E.
Art. 4
Candidature
1. Gli aspiranti candidati, almeno 15 giorni antecedenti l’Assemblea elettiva, fanno pervenire la propria candidatura presso la Segreteria della Struttura per la quale si propongono mediante consegna a mano, fax o posta elettronica certificata PEC.
2. Ogni candidatura deve essere sottoscritta dal candidato e accompagnata da un breve profilo del medesimo con i relativi dati anagrafici e l’indicazione della carica associativa per la quale si propone la candidatura.
3. Raccolte le candidature, la Segreteria ne dà immediata comunicazione al Comitato direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri i quali, verificata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, provvedono a stilare le liste, assicurandone la più ampia diffusione.
Art.5
Schede elettorali
1. Le schede elettorali, predisposte e siglate a cura della Segreteria di ciascuna Struttura, sono identificate dal logo o dal timbro dell’Associazione e contengono prestampati i nominativi di tutti i candidati e le informazioni rilevanti ai fini del voto.
2. I membri da eleggere sono presentati in un’unica lista con la possibilità per ciascun elettore di poter esprimere fino a:
– Numero 2 voti per il Consiglio direttivo;
– Numero 2 voti per il Collegio dei Revisori dei Conti;
– Numero 1 voti per il Collegio dei Probiviri;
– Numero 1 voti per i Rappresentanti all’Assemblea di livello superiore alla Struttura di appartenenza.
3. Le preferenze dovranno essere chiaramente espresse sulle schede ricevute al momento dell’accreditamento al voto, apponendo una croce sui nomi prestampati.
4. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato, o che rechino segni o nominativi non compresi nell’elenco o candidati o altre diciture non definibili.
Art. 6
Costituzione dell’Assemblea
1.L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 7
Ordine del giorno
L’ordine del giorno delle Assemblee Elettive è il seguente:
a) elezione della Presidenza e del Comitato Direttivo;
b) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) elezione del Collegio dei Probiviri ove previsto;
d) elezione di un proprio rappresentante presso l’Assemblea della Struttura di livello immediatamente superiore al proprio in misura proporzionale agli iscritti secondo le norme previste dall’art. 6 del Regolamento.
Art. 8
Commissione elettorale
1. Il Comitato direttivo di ciascuna Struttura, nella delibera di indizione delle elezioni, sentita la disponibilità degli associati, nomina la Commissione elettorale.
2. Non possono far parte della Commissione gli associati che hanno presentato la propria candidatura.
3. La Commissione è composta da un numero minimo di tre membri e nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario.
4. In caso di urgenza la sostituzione dei componenti della Commissione elettorale può essere disposta dal Presidente.
5. La Commissione sovraintende, verifica e garantisce la correttezza formale delle operazioni elettorali in particolare ha il compito di:
– allestire il seggio delle votazioni;
– accertare l’identità degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;
– esaminare le deleghe, accertarne la regolarità e controfirmarle;
– affiggere nel luogo delle elezioni le liste elettorali;
-verificare, convalidare e distribuire le schede elettorali predisposte dalla Segreteria competente in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
– vigilare sul regolare espletamento delle operazioni di voto.
6. Il Presidente della Commissione elettorale dirige i lavori ed è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzioni delle operazioni elettorali.
7. La Commissione elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.
Art. 9
Espressione del voto
1. Ogni socio o Presidente ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per persona come previsto dall’ art. 7, comma 3, dello Statuto.
2. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
3. Ogni elettore può ricevere una seconda scheda nel caso in cui avesse commesso un errore durante l’espressione del voto. In questo caso la prima scheda deve essere annullata rendendo impossibile il riconoscimento del voto.
Art. 10
Chiusura delle votazioni. Scrutinio e proclamazione
1.Terminate le operazioni di voto, si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il Presidente della Commissione elettorale legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente gli scrutatori l’annotano nelle tabelle di scrutinio.
2.Terminate le operazioni di spoglio viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
3.Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
4.In caso di parità di voti tra i candidati, si procede al ballottaggio.
5.In caso di parità al ballottaggio, l’ordine nella graduatoria degli eletti sarà definito in base all’anzianità nell’Associazione.
6.Al termine degli scrutini il Presidente proclama gli eletti.
Art. 11
Contestazioni
La Commissione elettorale esamina e decide in un’unica e definitiva istanza tutte le vertenze riguardanti le votazioni per le diverse elezioni.
Art. 12
Verbale delle operazioni elettorali
1. In esito alle operazioni elettorali è redatto apposito verbale, predisposto dal Segretario della Commissione elettorale e controfirmato dal Presidente, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.
2. Il verbale è trasmesso in duplice copia, a cura del Segretario della Commissione:
a) alla Segreteria della rispettiva Struttura nonché a quella del livello immediatamente superiore;
b) alla Segreteria Nazionale dell’A.N.F.E.
Art. 13
Norma transitoria e finale
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua approvazione e le disposizioni in esso contenute prevalgono su quelle del Regolamento di attuazione dello Statuto che, laddove contrastanti, dovranno essere adeguate.