Allegato “B” al Repertorio n. 1443 Raccolta n.894
STATUTO ANFE IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 2020
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STATUTO
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati
(A.N.F.E).
Preambolo
L'”Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati (“A.N.F.E“) affonda le proprie radici nella storia dell’associazionismo di promozione sociale fondata da Maria Agamben Federici nel 1947, con sede in Roma, ed eretta Ente Morale con D.P.R. del 12 febbraio 1968, n.658 rispetto alla quale si colloca in perfetta continuità storica e morale e della quale accoglie integralmente i valori.
L’A.N.F.E. è da sempre un’Associazione apartitica, aconfessionale, interetnica, fondata sull’attività di promozione sociale svolta dai propri associati, senza scopo di lucro e si riconosce e si conforma, nei valori democratici e nei principi della Costituzione Italiana occupandosi di promuovere e diffondere la cultura dell’identità Italiana, sia in Italia che all’estero e di prestare assistenza morale e materiale agli emigrati e alle loro famiglie.
Essa si richiama, inoltre, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a tutte le Convenzioni O.N.U. sui diritti sociali, culturali, delle donne e dei migranti.
L’A.N.F.E. opera in contesti locali, nazionali ed internazionali per l’affermazione dei valori, dei principi e dei diritti dinanzi richiamati.
ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)
E’ costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEGLI EMIGRATI”, in breve “A.N.F.E.”, con sede legale nel Comune di Roma, in Via Federico Cesi n.44 e con durata illimitata, da ora in avanti denominata “ANFE”.
Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali sia in Italia sia all’Estero.
La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEGLI EMIGRATI APS” oppure “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEGLI EMIGRATI Associazione di Promozione Sociale” o in breve “A.N.F.E. APS“.
L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’ANFE è una associazione di promozione sociale autonoma e pluralista, soggetto attivo in ambito italiano ed internazionale, per la promozione della cultura italiana, della socialità, della solidarietà; sostiene e tutela l’auto-organizzazione delle persone quale pratica fondamentale di democrazia e di concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L’ANFE è un’associazione nazionale di promozione sociale che persegue finalità anche assistenziali ed attraverso l’opera delle sue strutture territoriali, in Italia ed all’estero, soddisfa i propri scopi sociali e le proprie finalità statutarie, attivando una molteplicità di servizi per la tutela e l’assistenza attraverso e per i lavoratori migranti e le loro famiglie, per i pensionati, i disabili, i disoccupati, le casalinghe e per tutte le persone meno abbienti.
L’Associazione sostiene e pratica un sistema democratico che sappia valorizzare al meglio la partecipazione attiva dei cittadini, valorizzando il principio di sussidiarietà di cui all’art.118 quarto comma della Costituzione italiana, attraverso l’associazionismo.
L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, assistenziali, di volontariato e di utilità sociale e non persegue fini di lucro.
Ad essa è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 2 – (Scopo, attività e finalità)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e precisamente potrà svolgere nei confronti degli italiani emigrati e delle loro famiglie le seguenti attività:
- sviluppare iniziative atte a istituire, mantenere e rinsaldare i legami tra l’Italia ed i cittadini emigrati, le loro famiglie ed i loro discendenti, al fine di valorizzare il senso dell’identità italiana e rispondere al loro bisogno di radici;
- assistere gli emigrati e i migranti e le loro famiglie nella tutela dei loro diritti e dei loro interessi in Italia e nei Paesi di migrazione, nonché di tutti coloro che rimpatriano;
- assistere gli immigrati, i nomadi, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati politici, nonché tutti coloro che giungono in Italia per motivi di lavoro, salute, studio;
- mantenere il collegamento più stretto e continuo tra gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie, favorire la riunione della famiglia nei luoghi di migrazione e assicurare sostegno alle famiglie migranti;
- facilitare la preparazione degli emigrati e degli immigrati, sia in Italia che all’estero, dal punto di vista professionale, culturale e psicologico per garantire e migliorare l’inserimento di essi e delle loro famiglie in tutte le espressioni della vita sociale, culturale, economica, politica e ricreativa nel nuovo contesto ambientale e contribuire al pieno affermarsi della loro personalità nei paesi di migrazione;
- approntare una particolare assistenza per la donna, emigrata o immigrata, aiutandola a sviluppare la propria personalità in tutti i campi della vita sociale, in particolare sostenendone i percorsi formativi di studio e di lavoro, nonché le espressioni delle proprie attitudini artistiche e la propria creatività;
- organizzare ogni forma d’iniziativa di carattere assistenziale per la difesa ed il potenziamento dell’unità familiare e per la preparazione umana, professionale, psicologica e culturale dei migranti;
- istituire ed assegnare, tramite concorso, borse di studio, nonché promuovere e gestire tirocini formativi e organizzare, previo accordo con istituti universitari e/o con imprese pubbliche o private, stage in Italia e all’estero;
- organizzare corsi di formazione, specializzazione, seminari del servizio sociale professionale e del servizio volontario;
- attuare iniziative di tutela verso i figli di emigrati o immigrati orfani o abbandonati o che subiscono maltrattamenti e promuovere intese con soggetti affini che operano nel Terzo Settore, sia in Italia che all’estero;
- operare nell’interesse superiore dei minori, promuovendo l’adozione nazionale ed internazionale di bambini in stato di abbandono nel rispetto dei loro diritti secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 20 novembre 1989, garantendo il principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale secondo la convenzione dell’Aja del mese di maggio 1993 con il fine di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi altresì svolgendo assistenza nelle pratiche di adozione e fornendo assistenza agli aspiranti genitori adottivi nel rispetto delle leggi che regolano la materia, nonché promuovendo appositi istituti di servizio alla persona che erogano le prestazioni connesse;
- promuovere e sostenere la costituzione all’estero di sedi dell’ANFE, per il perseguimento delle finalità statutarie, sulla base di un programma di attività oggetto di preventiva valutazione da parte degli organi associativi a ciò deputati, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e nel rispetto delle norme vigenti nel Paese di costituzione;
- integrare strutturalmente e funzionalmente tutte le articolazioni nazionali ed estere dell’ANFE, attraverso la creazione di un sistema condiviso di informazioni, la gestione di banche dati, la condivisione di progetti, interventi, attività, servizi e la divulgazione di bandi di concorso ed opportunità di lavoro verso i connazionali all’estero;
- costituire un Osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni migratori, la raccolta e l’aggiornamento dei relativi dati e creare un Centro studi per l’elaborazione e la diffusione dei medesimi oltre che a supporto di tutte le iniziative assunte dall’ANFE;
- promuovere la cultura della cittadinanza sociale e dell’integrazione, nonché il dialogo interculturale tra i popoli attraverso l’erogazione di corsi di lingua e cultura italiana finalizzati anche al conseguimento di titoli riconosciuti dalla U.E. di lingua e didattica – anche a distanza – della lingua italiana per italiani e stranieri;
- promuovere progetti di cooperazione nazionale e internazionale, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità italiane residenti all’estero, contribuendo alla diffusione della cultura italiana;
- fondare, promuovere e gestire Università telematiche e non, aperte agli emigrati, migranti, immigrati e alle loro famiglie;
- assicurare la più ampia diffusione delle iniziative e delle attività dell’ANFE attraverso mostre, seminari, convegni di studio, prodotti editoriali, pubblicazioni cartacee o multimediali, anche a mezzo web, nonché attraverso la partecipazione a produzioni cinematografiche;
- incoraggiare la partecipazione femminile alla vita attiva delle imprese e promuovere progetti destinati ad incentivare detta partecipazione nel mondo del lavoro attraverso diversi strumenti come seminari o servizi di sostegno alle imprese interagendo con le Commissioni Pari Opportunità per raggiungere tali finalità;
- promuovere ed organizzare, autonomamente o in forma convenzionata, Centri Servizi di consulenza e Società di Servizi di assistenza ed informazione agli associati in materia fiscale, amministrativa, legale, informatica, finanziaria, assicurativa, previdenziale, di consulenza del lavoro, sanitaria e quanti altri occorrenti al fine di perseguire gli scopi sociali;
- promuovere, attuare e gestire corsi di formazione e alta formazione, continua e permanente, nei vari comparti sociali ed economici per le persone disabili, le persone in situazione di disagio sociale, gli inoccupati, i disoccupati, i detenuti, i detenuti minori, le donne, i soggetti con disoccupazione intellettuale, i minori soggetti a obbligo di istruzione e formazione nonché per ogni altro soggetto che, ai sensi della normativa vigente sia destinatario (beneficiario) di corsi di formazione, attuando altresì corsi di formazione in ambito sanitario e agricolo;
- attuare studi, indagini e campagne di prevenzione sulla dispersione scolastica e su altre tematiche ritenute socialmente rilevanti e promuovere attività di mediazione scolastica;
- attivare corsi e seminari di specializzazione, di aggiornamento, di perfezionamento degli operatori scolastici, anche per il sostegno e per il recupero dei soggetti diversamente abili e comunque in ogni condizione di fragilità;
- promuovere politiche attive del lavoro e svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale nonché supporto alla ricollocazione lavorativa;
- concorrere, sia direttamente sia attraverso la costituzione di cooperative sociali, e in ogni caso con gli strumenti previsti dalle norme vigenti, all’organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali volti a promuovere e garantire l’attuazione dei diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la coesione sociale e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione, attivando a tal fine servizi e interventi di supporto in favore delle persone, di qualsiasi nazionalità, in stato di bisogno ed in particolare, in favore degli emigrati, degli immigrati e dei rimpatriati, ma anche dei soggetti disabili o non autosufficienti e dei familiari con essi conviventi, degli anziani e dei familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti, dei minori, delle persone a rischio di esclusione sociale o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e del mercato del lavoro;
- promuovere progetti e centri di ricerca in collaborazione con istituti universitari italiani e stranieri, istituzioni e aziende sia pubbliche che private.
L’associazione potrà infine occuparsi, nei confronti dei propri associati di:
- promuovere l’attività dei servizi di Patronato e di Assistenza Sociale istituendo e gestendo, su iniziativa singola o associata, un Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale presentando formale richiesta di riconoscimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia;
- promuovere l’attività dei servizi C.A.F. (Centri Assistenza Fiscale) adoperandosi per la fondazione, su iniziativa singola o associata, di un centro di assistenza fiscale riconosciuto;
- promuovere iniziative in materia previdenziale ed assistenziale a beneficio delle categorie rappresentate, anche attraverso la costituzione e la gestione di fondi interprofessionali per la formazione continua (fondi paritetici), di fondi pensione e di intervento a sostegno delle attività svolte, nonché la costituzione e gestione di fondi sanitari per garantire detti servizi a tutti i cittadini indistintamente;
- promuovere un centro studi del settore socio-sanitario, socio assistenziale e welfare;
- promuovere ed organizzare, autonomamente o in forma convenzionata Fondi Integrativi o altri strumenti idonei e necessari per la tutela e l’assistenza sanitaria a complemento e supporto del Servizio Sanitario Pubblico;
- promuovere provvedimenti legislativi e amministrativi nei settori della politica socio-assistenziale, socio sanitaria e welfare;
- promuovere e sostenere ogni iniziativa nel campo dell’innovazione;
- designare e nominare rappresentanti in seno agli Enti, Organizzazioni, Commissioni pubbliche o private anche di natura sindacale per la costituzione di organismi bilaterali;
- partecipare a consorzi ed a qualsiasi altra forma associativa tra Enti, siano essi pubblici o privati, i cui fini istituzionali non siano in contrasto con i fini istituzionali dell’ANFE.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, previa stipula di appositi protocolli, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Sono finalità dell’Associazione:
– la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
– la promozione della cultura, della creatività, delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e la fruizione culturale;
– il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, alla promozione dell’inclusione digitale (c.d. “e-inclusion”);
– la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello Nazionale che Internazionale;
– la promozione della parità di genere nell’Associazione e nella società, per la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne e del loro ruolo, quale elemento imprescindibile di una società più giusta che operi per debellare ogni forma di discriminazione e di violenza;
– l’educazione alla responsabilità civica mediante lo sviluppo dello spirito di cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, a livello Nazionale, Comunitario e Internazionale;
– la promozione delle attività ludiche, sportive e di socialità, con finalità formative, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita sani e socialmente attivi;
– l’affermazione della cultura della legalità, contro ogni forma di sopraffazione, di criminalità organizzata e di corruzione, anche attraverso l’uso sociale dei beni confiscati;
– la promozione di attività educative e di formazione, ivi inclusa ogni attività ed azione di informazione, formazione e aggiornamento, anche professionale, rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate;
– la promozione della cultura in ogni sua manifestazione e forma espressiva – musica, teatro, cinema, letteratura, arte – attraverso la realizzazione di concerti, rappresentazioni, proiezioni, esposizioni, concorsi letterari, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico, riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
– la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;
– la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, per il sostegno all’invecchiamento attivo e la piena partecipazione di esse alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa salvaguardandone la dignità e l’autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
– la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
– la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, intolleranza, violenza, censura e discriminazione;
– la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti di cooperazione e solidarietà all’estero, previste dalla legislazione nazionale, regionali ed europea;
– la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità, ivi inclusa l’attività volta al recupero delle dipendenze dal gioco e dal consumo di stupefacenti;
– la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale, per la piena attuazione dei precetti costituzionali in ordine alla finalità rieducativa della pena;
– l’impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema, dell’economia circolare e della giustizia climatica, l’architrave di una società e di un’economia sostenibile;
– la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
– la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale quale forma di scambievole arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi, rifugi e colonie;
– la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, di Campi di volontariato e di ogni altra forma che favorisca le relazioni, la conoscenza, l’impegno sociale e la formazione, anche con stage, in Italia e all’estero;
– la promozione del Servizio Volontario Europeo, tramite l’attuazione dei programmi promossi dall’Unione Europea;
– la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici; – la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani;
– la promozione del diritto al lavoro, attraverso il sostegno e l’assistenza ai lavoratori ed alla genitorialità, in particolare in favore dei giovani, delle donne, degli emigrati, degli immigrati, dei precari, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già operanti sul territorio;
– la promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro per favorire e favorendo il corretto mantenimento del benessere psicofisico nella sua totalità;
– la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
– la promozione dell’innovazione digitale, tecnologica e della tutela dei dati personali.
L’ANFE persegue inoltre finalità tendenti alla più ampia affermazione della libertà di associazione, dei valori associativi e della tutela delle organizzazioni aderenti su tutto il territorio nazionale per lo sviluppo di nuovo associazionismo del Terzo Settore, anche a livello internazionale.
ART. 3 – (Logo)
Il “logo” e la denominazione dell’ANFE sono patrimonio dell’Associazione così come ogni altro segno distintivo riportante l’acronimo A.N.F.E. e, come tali, alla sola ANFE ne è riservato l’uso in via esclusiva. Il recesso volontario o l’esclusione dal rapporto associativo di un aderente determinano l’automatico ed immediato divieto al loro uso in qualsiasi forma.
ART. 4 – (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione talune categorie di soci persone fisiche come meglio infra specificato e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonchè recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la ragione sociale o la denominazione, la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle persone giuridiche, il codice fiscale e la partita Iva;
– la copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante;
– il provvedimento dell’organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l’assunzione degli obblighi conseguenti all’accoglimento della stessa;
– l’impegno a sottoscrivere la quota.
La domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell’ente richiedente.
Ciascun socio dovrà prontamente comunicare alla Associazione le variazioni significative intervenute nei requisiti di ammissione;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 5 – (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- esaminare i libri sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 6 – (Perdita della qualifica di associato)
Si ha decadenza dalla qualità di associato, salvo il diritto di recesso:
- per il caso di scioglimento dell’organizzazione aderente;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale, entro il trenta (30) Aprile di ogni anno;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell’adesione da parte degli organi dirigenti preposti;
- per delibera di esclusione divenuta definitiva.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 7 – (La forma associativa)
Possono aderire all’ANFE in qualità di componenti dell’Associazione tutti coloro che ne approvano le finalità e lo statuto indipendentemente dalla propria nazionalità, appartenenza etnica e religione, e che collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Gli associati persone fisiche e giuridiche che possono aderire all’ente si distinguono in:
- Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
- Benemeriti: coloro che conferiscono somme, lasciti e beni all’A.N.F.E.
- Onorari: coloro ai quali il comitato direttivo nazionale attribuisca la qualifica per meriti particolari;
- Ordinari: coloro i quali risultano in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- Sostenitori: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo quali: corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, (ad esempio la partecipazione ad un singolo corso) non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocato nelle assemblee. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro “Soci Sostenitori”.
Possono del pari essere soci dell’ANFE:
- associazioni di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) ma solo fino ad un limite massimo del venticinque per cento (25%) del totale dei soci iscritti all’ANFE;
- b) altre associazioni senza scopo di lucro, altri Enti del Terzo;
- c) eventuali altri enti, senza scopo di lucro, che non siano configurabili come Enti del Terzo settore o non aventi natura associativa,
- d) Enti del Terzo settore associati ai Comitati Territoriali di riferimento che si riconoscano nelle finalità dell’ANFE e accettino le regole del presente Statuto.
Il numero dei soci di cui alle lettere b) c) e d) non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei soci di cui alla lettera a).
Gli Enti del Terzo Settore associati ai Comitati Territoriali di riferimento potranno aderire, secondo quanto stabilito dal regolamento dell’ANFE sulle adesioni e sul tesseramento, a condizione che procedano al recepimento delle previsioni espresse dal presente Statuto.
ART. 8 – (Le Organizzazioni Aderenti)
Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa dell’ANFE.
La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell’ANFE, quali:
– l’assenza di fini di lucro;
– i principi di democrazia, partecipazione e collegialità;
– la trasparenza amministrativa;
– la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
L’ANFE riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale alle organizzazioni aderenti e regolarmente costituite su scala nazionale, regionale e territoriale in spirito federale.
L’ANFE promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all’interno dell’Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell’Associazione e al suo governo.
L’ANFE in qualità di associazione di promozione sociale potrà:
- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione, o supporto delle organizzazioni aderenti e alle loro attività di interesse generale, allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli associati;
- promuovere, attuare e gestire direttamente progetti anche in collaborazione con gli organismi territoriali e regionali dell’ANFE, o con organismi pubblici e privati sia nazionali che internazionali;
- monitorare l’attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all’impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.
ART. 9 – (Il Sistema Associativo)
Il sistema associativo dell’ANFE, che ha a suo fondamento l’insieme delle organizzazioni aderenti, strutture primarie dell’agire associativo, si articola nei seguenti livelli:
- Territoriale;
- Regionale;
- Nazionale;
- Estero.
L’ANFE promuove e favorisce la costituzione di proprie Strutture all’estero, in coerenza con le finalità e i principi che ispirano l’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in ciascuno Stato estero, nel quale avranno riconoscimento. Tali Strutture godono di autonomia statutaria e finanziaria secondo principi e finalità sociali conformi allo Statuto medesimo o comunque non contrastanti con esso.
La costituzione della nuova Struttura e il relativo Statuto devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell’Associazione nel territorio; valorizza l’insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti.
Rappresenta l’ANFE nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso gli associati individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità e dell’immagine dell’Associazione da parte di un’organizzazione aderente, il Comitato Territoriale procede alla convocazione della propria assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato, ai fini dell’eventuale deferimento.
Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di propria competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all’accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì il compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.
Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:
- a) l’identificazione di un’area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- b) un numero minimo di dieci (10) soci ordinari persone fisiche o Enti del Terzo Settore in numero non eccedente il venticinque per cento (25%) – arrotondato per difetto – del totale dei soci per ciascun Comitato Territoriale.
La dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni:
– una sede fisica da individuarsi nel territorio di competenza;
– una utenza telefonica da dedicarsi esclusivamente alle attività dell’ANFE;
– un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed una firma digitale.
La valutazione sull’opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato territoriale è svolta dal livello sovraordinato e in accordo con il competente organismo Nazionale.
Il Comitato Regionale esprime e garantisce il coordinamento e l’organizzazione dell’Associazione a livello regionale. Coordina, valorizza, tutela e promuove l’azione dei Comitati Territoriali sostenendoli nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo e supportandone l’azione tesa a favorire la costituzione di nuove organizzazioni aderenti.
Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali e promuove a livello regionale, con il coinvolgimento attivo dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell’ANFE favorendo la crescita delle competenze dei dirigenti territoriali. In accordo con i Comitati Territoriali e con il competente organismo Nazionale.
– delibera l’adesione di organizzazioni del Terzo settore di rilevanza regionale, anche secondo quanto previsto dall’eventuale regolamento interno ANFE delle adesioni e del tesseramento,
– sviluppa i rapporti con le Regioni e rappresenta l’ANFE nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati;
– promuove la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei Comitati Territoriali;
– cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche, in particolare mantiene le relazioni con l’ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore in qualità di articolazione della rete nazionale ANFE.
Può presentare, promuovere, gestire, coordinare progetti di rilevanza regionale, anche in accordo con i comitati territoriali. In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, il Comitato Regionale in accordo con il competente organismo Nazionale può temporaneamente avocarne a sé le funzioni.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.
Su iniziativa dei Comitati Territoriali o Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con il competente organismo Nazionale, Comitati Interregionali, il cui requisito essenziale è l’identificazione di un’area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le norme previste per i Comitati Regionali.
I Comitati Territoriali e Regionali sono costituiti in forma di associazione di promozione sociale (APS), operano ai sensi del Titolo I del presente Statuto, pur configurandosi come livelli dell’Associazione nazionale e sono dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi.
Tali statuti dovranno recepire e adeguarsi alle previsioni espresse dallo Statuto dell’ANFE, uniformandosi altresì al modello di statuto predisposto da eventuali Reti associative ai sensi dell’art. 41 comma 7 e dell’art. 47 comma 5 del Codice del Terzo Settore, cui eventualmente aderiranno.
ART. 10 – (Le strutture Estere)
Le Strutture estere sono costituite in forma di associazione secondo la legge del paese di appartenenza. I rapporti interni tra l’ANFE e le Strutture Estere seguono la disciplina dell’art.9 del presente Statuto relativa ai Comitati Regionali. È consentita la presenza di più Strutture nello stesso Stato estero e la rappresentanza in sede di voto in Assemblea nazionale sarà di competenza del Coordinatore nazionale eletto tra le strutture del Paese Estero.
ART. 11 – (Organi)
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– l’Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
– l’Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
– l’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
Eventuali altri organi dell’Associazione saranno disciplinati dai regolamenti interni.
ART. 12 – (Assemblea)
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea in seconda convocazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 13 – (Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque (5) ad un massimo di sette (7) consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
I membri del Consiglio sono rieleggibili. Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.
La convocazione deve essere effettuata con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro (4) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 14 – (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere)
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente. In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal Vice Presidente che provvederà, entro e non oltre i centottanta (180) giorni, alla convocazione dell’Assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ART. 15 – (Organo di controllo)
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea.
Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie. L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Esso nomina al proprio interno un Presidente.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti l’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 16 – (Revisione legale dei conti)
L’Organo di revisione, qualora nominato, è formato da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori legali.
L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Esso nomina al proprio interno un Presidente.
L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l’Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell’Organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’associazione.
ART. 17 – (Patrimonio)
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazionie lasciti diversi;
- dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.
ART. 18 – (Divieto di distribuzione degli utili)
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 19 – (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 20 – (Bilancio sociale e informativa sociale)
Nei casi previsti dalla legge l’associazione deve:
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 21 – (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all’Organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici (15) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.
ART. 22 – (Volontari)
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
ART. 23 – (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.
ART. 24 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 25 – (Regolamenti Interni)
I Regolamenti Interni disciplinano tutti gli aspetti esecutivi ed applicativi del presente Statuto, al solo fine di rendere più agevole lo svolgimento dell’attività.
Vengono redatti dal Consiglio nel rispetto più rigoroso dei limiti e dei principi statutari e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
La loro osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
ART. 26 – (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, (Codice del terzo settore) e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile, e dalle norme del Codice Civile che regolano la materia.
ART. 27 – (Disposizioni Transitorie)
Tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, coincidente con l’iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, cesseranno a quella stessa data; essi resteranno in carica per la sola attività ordinaria fino al rinnovo delle cariche.
Entro trenta giorni dalla suddetta iscrizione dovrà essere convocata l’Assemblea Nazionale e dovrà essere fissato il termine ultimo per la convocazione delle Assemblee degli organi Territoriali e Regionali.
Tutte le sedi Territoriali, Regionali ed Estere in regola con il versamento della quota associativa alla data di entrata in vigore del presente statuto sono da considerarsi associate. Le stesse dovranno, entro il termine di novanta (90) giorni, elaborare un nuovo statuto di adesione conforme al presente o a quello fornito direttamente dalla sede Nazionale, in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.9.
Entro trenta (30) giorni dall’approvazione detto Statuto dovrà essere trasmesso alla sede Nazionale.